
4th November 2005, 21:02
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Cosa mi dite di questo ??
Scaricare files da intenet non è reato
L’uso personale non sarebbe punibile.
Resterebbe vietata la vendita online di materiale coperto dai diritti d'autore.
In Italia copiare o scaricare da Internet un cd musicale o addirittura un software non è più reato, purchè il fine non sia commerciale. Lo ha stabilito la terza sezione della Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi su un ricorso presentato dall'avv. ********** in difesa di un imprenditore di Gliaca di Piraino, titolare di un negozio di prodotti informatici. La GDF di Capo d'Orlando nell'ambito di una operazione mirata a debellare la pirateria informatica aveva nel febbraio di quest'anno sequestrato all'imprenditore cd masterizzati e computer con hard disk contenenti programmi "pirata" e files musicali scaricati da internet. L'iter giudiziario vide in un primo tempo il dissequestro del materiale da parte del Tribunale di Messina che annullava quanto disposto dal Tribunale di Patti ma successivamente l'organo del riesame rivedeva la sua posizione, disponendo nuovamente il sequestro del materiale poichè, secondo i giudici, copiare o scaricare da internet un software o files musicali o movies (film) è equiparabile a chi utilizza, per fini commerciali, i prodotti tutelati dal diritto d'autore, evadendo l'imposta correlata. La Cassazione, accogliendo il ricordo dell'avvocato ******** e disponendo la restituzione del materiale sequestrato, ha dato una lettura diversa del decreto Urbani che emanato nel 2004 e convertito in legge nel 2005, per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo e per sostenere le attività dello spettacolo, aveva anche acuito le pene. Il decreto Urbani equipara la duplicazione di compact disk alla clonazione del prodotto per fini di lucro scartando un suo possibile esclusivo utilizzo di studio o svago come la sentenza della Cassazione ipotizza. Insomma scaricare da internet files o programmi non è più reato; lo è invece mettere abusivamente in commercio o in rete i prodotti tutelati dal diritto d'autore. <<La questione giuridica - afferma l'avv. ********* - è scaturita da una errata interpretazione della legge relativa alla cosiddetta "pirateria informatica". In applicazione del decreto Urbani che ha modificato la legge sul diritto d'Autore, i militari di Capo d'Orlando l'inverno scorso entrarono pressi numerosi esercizi pubblici e noti professionisti sigillando e sequestrando una miriade di materiale informatico "non originale" contestando agli ignari professionisti la violazione dell'art. 171 ter della Legge 633/1941 modificata e integrata dal Decreto Urbani con pene elevatissime per i "pirati informatici" equiparando la duplicazione di qualsiasi compact disk, per studio, diletto e svago a coloro che invece eseritavano la "clonazione" a fini di lucro. Il sig. ******** - prosegue l'avv. ****** - fu tra coloro che subirono il sequestro di alcuni cd-rom e altro materiale informatico >>. Il pm di Patti dott. ******** ha convalidato il sequestro e il tribunale di Messina accogliendo il ricorso dell'avv. ***** disponeva la restituzione al sig. ***** del materiale sequestrato. Contestualmente alla notifica del dissequestro, il pm di Patti notificava al giovane imprenditore di Gliaca di Piraino il sequestro preventivo degli stessi beni che questa seconda volta trovavano la convalida del gip di Patti e dello stesso tribunale del riesame di Messina che rigettava il ricorso dell'avv. ****** stabilendo che non potevano essere restituiti i beni sequestrati dalla GDF di Capo d'Orlando ad ****** << il quale potrebbe continuare a utilizzarli indebitamente e illecitamente>>. <<L'Organo giudiziario di Messina - aggiunge l'avv. ******* - ha ritenuto non pertinenti le doglianze difensive relative al "fine di lucro" e "profitto" e in ordine alla dedotta impossibilità di sanzionare penalmente coloro i quali non essendo operatori dell'e-commerce scaricano da Internet o conservano i cd-rom per uso strettamente perosnale, familiare, studio o lavoro. Secondo i giudici di Messina, come del resto per i magistrati di altri tribunali italiani, copiare o scaricare da internet un programma o un film o un brano di musica è equiparato a coloro che immettono per <<lucro> su internet i programmi. Non convinto della motivata ordinanza il difensore ha proposto ricorso ai giudici della Suprema Corte di Cassazione i quali, nell'udienza del 25 ottobre scorso, hanno accolto la tesi dell'avv. ********, annullando e cassando l'ordinanza dei giudici di Messina, disponendo conseguentemente e per la seconda volta la restituzione di quanto in sequestro al sig. ********. Si conclude così la parte cautelare relativa all'applicazione della legge sul diritto d'Autore. Gli ermellini danno ragione alla difesa: copiare un cd rom o un programma per fini <<non commerciali>> non è reato.
Fonte: La Gazzetta del Sud del 29/10/05.
ringrazio timelocker per l'annuncio
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