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ah infatti. 65 euro pes 5, e poi si lamentano della pirateria puah... beccano solo chi scassa i coglioni nelle vicinanze di negozianti che vogliono vendere. degli utenti singoli come me, lontani da negozi, se ne sbattono la chola.
riporto qua alcuni passi:
Bisogna leggere attentamente la legge Urbani in relazione alle altre, già vigenti, e a cui si fa un rimando. In particolare, bisogna riferirsi alla legge 18 agosto 2000 n. 248, in vigore dal 1 settembre 2003. La legge 248/2000 apporta sostanziali modifiche alla disciplina della legge n. 633 del 1941. Si legga la modifica all’art. 171-ter: L’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: Art. 171-ter.- 1. E’ punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.
e' vero si dice anke che devi avere copia originale di quello che scarichi ma anke il ministero dei beni culturali ha violato la legge urbani pubblicando opere di ingegno senza il consenso di chi le ha prodotte. e sicuramente non ha l'originale!
quindi sta legge mi fa ridere e di conseguenza continuo quello ch efaccio
ciao.
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